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Elia
Federalismo demaniale |
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| NORME - Fisco e Tributi |
| Martedì 17 Maggio 2011 13:10 |
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   Federalismo demaniale   Il D.lgs.vo del 14 marzo 2011 n° 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 67 del 23 marzo 2011, con decorrenza dal 7 aprile 2011, ha reso attuativo il federalismo fiscale comunale. Di seguito indicati i punti principali di interesse:
 Che cos'è la cedolare secca?  La cedolare secca è una tassa sugli affitti alternativa alla tassazione del reddito fondiario, e non è per le locazioni di immobili a uso abitativo per l'esercizio della professione, arti o impresa. Pertanto è una tassa utilizzabile solo per le persone fisiche. Essa è sancita dall'art. 3 del D.lgs.vo del 14 marzo 2011 n° 23, ed è a scelta del locatore sui canoni degli immobili affittati ad uso abitativo e pertinenze comprese. Sostituisce inoltre, l'attuale tassazione ai fini Irpef e dell'imposta di bollo e di registro che passa da un'aliquota del 21% per contratti a canone libero, ad una aliquota del 19% per i contratti a canone concordato, oppure per immobili censiti in Comuni con alta densità abitativa.  Vantaggi e Svantaggi  Per il locatore si semplifica il calcolo dell'imposta, mentre per il conduttore viene meno l'imposta di registro con risparmio della quota, pari all'1% del canone a suo carico, oltre all'impossibilità del locatore, di richiedere gli aggiornamenti del canone di locazione per tutta la durata dell'attuale regime d'imposta alternativo. Quanto predetto è valido anche per i contratti indicanti la clausola "Istat" ed in corso alla data di entrata in vigore della legge sul federalismo comunale. La cedolare secca conviene a chi per i contratti liberi dichiara un reddito superiore a 15.000,00 euro, mentre per i contratti agevolati, conviene a chi dichiara un reddito superiore a 28.000,00 euro. Il 6 luglio 2011 è la data che si attende dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate per le modalità di opzione della cedolare secca, il versamento dell'acconto e il saldo dell'imposta relativa. Â
Clicca qui per visualizzare le tabelle dei redditi.  Che cos'è l'imposta municipale propria e secondaria?
  Con effetti dal 2014, saranno le nuove tasse dell'ordinamento fiscale. Quella "propria" prenderà il posto dell'Irpef e sue addizionali per redditi fondiari riferiti a beni non locati, ed anche l'Ici, che prenderà il nome di Imu. Essa non si applicherà per le abitazioni principali e sue pertinenze, identificata come dimora abituale e residenza anagrafica. Fanno eccezione le categorie di lusso A1, A8 e A9, rispettivamente abitazioni signorili, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico. Le pertinenze sono quelle classificate C2, C6 e C7. Sono esentati gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane con i loro consorzi ecc... E' prevista annaualmente con aliquota del 7,6 per mille del valore dell'immobile, e potrà essere ridotta o maggiorata dai Comuni con soglie massime di 0,3 punti percentuale. L'aliquota sarà ridotta del 50% per gli immobili locati, il tutto stabilito arbitrariamente dai Comuni. L'imposta "secondaria" sostituirà la Tosap, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Cosap, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Icpdpa, l'imposta comunale sulla pubblicità , ed infine il Cimp, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. L'imposta sarà commisurata in base alle caratteristiche dell'occupazione ed individua n. 6 punti:
Il Decreto dà ampia facoltà ai Comuni in merito a disposizioni di agevolazione o esenzione o altre modalità applicative della tassa. L'imposta municipale propria è indeducibile dall'Irap e dall'imposte sui redditi   Che cos'è l'imposta di scopo?  L'imposta di scopo, è stata introdotta dall'art. 1 comma 145, della Legge 27 dicembre 2006 n° 226 ed istituita a partire da gennaio 2007 per le opere pubbliche, al fine di garantire una parziale copertura fino al 30% della spesa dei Comuni per lavori. Le modifiche introdotte dal D.lgs.vo del 14 marzo 2011 n° 23, sono:
Quanto sancito dalla Finanziaria 2007 resta in vigore e cioè l'obbligo di restituire i fondi se l'opera non inizia entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.  In merito alla variazione catastale e compravendita , per le unità immobiliari, con decorrenza 1 maggio 2011 sono quadruplicate le sanzioni amministrative, presso l'Agenzia del Territorio, per gli obblighi di dichiarazione catastale, per cambi di destinazione d'uso o variazioni di consistenza degli stessi. Già da quest'anno, inoltre, sono applicativi, una serie di tributi per gli immobili ubicati nel territorio comunale (fiscalità immobiliare):
Per i primi 4 punti vi è la limitazione del 30 % per la devoluzione del gettito fiscale.   CLICCA QUI PER MAGGGIORI INFORMAZIONI VARIAZIONE CATASTALE E COMPRAVENDITA   Nuove aliquote sui trasferimenti immobiliari   Sempre a partire dal 2014, si avrà la semplificazione dei tributi sui trasferimenti immobiliari, art. 10 del D.lgs.vo del 14 marzo 2011 n° 23, imposte di registro, catastali e ipotecarie. Nella fattispecie, vi sarà l'esenzione delle imposte suddette per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (la rinuncia è un caso compreso), i trasferimenti coattivi e l'esproprio di beni per pubblica utilità . Si applicherà un'aliquota fissata al 9%. Ad eccezione delle unità immobiliari, appartenti alle categorie A1, A2 e A9, per la prima casa di abitazione, l'aliquota per il trasferimento scende al 2% . Evidenti i vantaggi per le famiglie italiane e solo in pochi casi, vi saranno vantaggi anche per le aziende, ad esempio nell'acquisto di terreni o immobili da privati, acquisito come "bene strumentale". In ogni caso l'imposta non potrà risultare inferiore ad euro 1000,00    Aggiornamenti Legge n. 241 del 23 dicembre 2011 di conversione del Decreto Monti per l'IMU, imposta propria sulla casa.   L'imposta Municipale Propria IMU - è anticipata al 16 giugno 2012 per il pagamento semestrale, ed al 16 dicembre 2012 per il saldo, e, a malincuore di tutti gli italiani, si applica anche sulla prima casa! Il moltiplicatore per i fabbricati della categoria catastale D/5 - cioè Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni - è pari ad 80. Per i terreni agricoli, viene fissato a 130 e ridotto a 110 in due casi: coltivazione diretta e imprenditoria agricola professionale con iscrizione nella previdenza agricola. Per gli anni 2012 e 2013, per la prima casa, cioè l'abitazione principale, è prevista la maggiorazione della detrazione nella misura di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, con un massimo di 8 figli, con il requisito di dimora abituale e residenza anagrafica. Clicca qui per il calcolo dell'importo dell'IMU con stampa del bollettino postale.   Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2011.   Enrico Mecheri, architetto  Â
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| Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Gennaio 2012 19:25 |
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