user_mobilelogo
Mercoledì, 05 Settembre 2018 11:38

Legge di Bilancio 2018: il Bonus Verde vale anche per le parti comuni esterne dei Condomini

Scritto da
Vota questo articolo
(1 Vota)

Il Bonus Verde, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale anche per le parti comuni esterne dei condomini, a determinate condizioni ed entro limiti di spesa. Esso dovrà essere contenuto entro i 5 mila euro per interventi di

sistemazione a verde degli immobili. Pertanto è prevista la nuova agevolazione fiscale con detrazione Irpef commisurata al 36% .

Segue la nota dell'Agenzia delle Entrate:

Il Bonus Verde  spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Rientrano in agevolazione fiscale le spese per:

  • aree scoperte private di edifici esistenti;
  • pertinenze o recinzioni;
  • unità immobiliari;
  • impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
  • sistemazione di giardini di interesse storico.

Previste le spese suddette sia in caso di una progettazione nuova e sia in caso di rinnovo o ammodernamento, mentre sono escluse le spese per la manutenzione ordinaria periodica come ad esempio, il decespugliamento, la potatura dei rami o delle siepi, la rasatura del prato  e quant'altro per giardini preesistenti sia privati che condominiali. Sono escluse inoltre, i lavori in economia e l'acquisto di vasi o mensole per i balconi.

L’agevolazione fiscale non è prevista per gli immobili di nuova costruzione, uffici, negozi, magazzini.

Altri chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate sono sulla ritenuta da acconto da applicare, la quale è fissata al 4%. Infatti non si applica la ritenuta dell’8% da parte degli istituti di credito per i prestatori d’opera.

In caso di uso promiscuo dell'immobile come ad esempio casa e studio,  si rendono applicabili le disposizioni indicate nell’art. 16-bis dpr 917/1986 (TUIR), le quali stabiliscono la riduzione del bonus al 50% .

Infine, il bonus raddoppia, nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private (anche dello stesso edificio), con quota spettante di 5 mila euro per il lavoro sul giardino privato e l’altra quota, di pari importo, per la spesa relativa agli interventi sul giardino condominiale.

 

Letto 9808 volte Ultima modifica il Giovedì, 11 Ottobre 2018 10:17
Devi effettuare il login per inviare commenti