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Mercoledì, 28 Novembre 2012 17:46

Detrazioni Fiscali Impianti di Riscaldamento

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Per gli Impianti di Riscaldamento il valore massimo della detrazione fiscale per tali interventi è di 30.000 euro e per la sostituzione di impianti di riscaldamento o di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

 

In altre parole, per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, la sostituzione dell’impianto preesistente e installare l'impianto nuovo. Non è oggetto di agevolazione fiscale l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne sono sprovvisti.

Da quest'anno la detrazione è stata estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

 

N.B. 1:


L’attestato di qualificazione energetica dal 15 agosto 2009 con legge n. 99 del 23 luglio 2009 non è più richiesto e l'aggiornamento è esteso anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Se in uno stabile non tutti gli appartamenti hanno il riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, comprensiva anche al riscaldamento delle unità sprovviste di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa riferibile alle unità nelle quali l'impianto era presente.

Per il riparto delle spese oggetto di agevolazione, si utilizza un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento come sancito dalla circolare 23 aprile 2010, n. 21/E.

 

N.B. 2:


Per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sono comprese nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

 

N.B. 3:

 

La trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo è esclusa dall’agevolazione.

 

 

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it


 


Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it

Letto 7284 volte Ultima modifica il Martedì, 01 Aprile 2014 13:35
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