A seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Salva Italia o Salva Casa o Decreto Salvini che apporta importanti modifiche alle lievi difformità edilizia in merito a parametri quali altezze e superfici, di seguito, si propone una relazione da considerarsi fac simile relazione tecnica con decreto salva casa. Nella fattispecie, con il Decreto Salva Casa 2024, i monolocali di 20 metri quadrati diventano abitabili (precedentemente la misura minima era 28 metri quadrati) se occupati da una 1 persona, mentre con 2 abitanti il minimo scende dagli attuali 38 a 28 metri quadrati. Diminuisce anche l'altezza minima consentita per le cucine ed i bagni, che da 2,70 metri lineari scende a 2,40 metri lineari.
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Il sottoscritto Rossi Arch. Mario nato a _________________ il _____________ con studio in Via ________________ c.a.p. ___________ Napoli, cod. fisc.: _________________ , regolarmente iscritto all’Albo degli Architetti di _________ e Provincia al n° _____________ in data _____________ , per lavori di ristrutturazione eseguiti nell’unità immobiliare per civili abitazioni sita in Via _______________________ – cap ____________ (MI) - 2° piano, scala A, int. 443, allibrata al N.C.E.U. sez. ____, foglio ____, particella ____, sub ___, cat. A/2, ha ricevuto incarico dalla proprietaria Sig.ra _______________________ nata ad ________________ (MI) il ___________________ ed ivi residente alla Via ________________________ n. ____ – cap _________ (MI) – cod.fisc.: ______________________ .
Recatomi in sopralluogo in data 07.10.2024 , con operazioni peritali strumentali a mezzo misurazione laser e fotografica di tutti gli ambienti, ho constatato l'unità immobiliare di cui sopra, in ottimo stato conservativo, con dimensionamento delle superfici abitabili parziale dei vani e totale, comprensivo del rapporto RAI:
Superfici con Tabella Rapporto Aeroilluminante - 1/8 = 0,125
S = Soggiorno mq 30,10 con Balcone (1,33 x 3,33) = 4,43 mq
4,43/30,10 = 0,147
K = Cucina mq 14,90 mq con Balcone = 4,43 mq
4,43/14,90 = 0,297
WC1 = Bagno mq 5,95 aspiratore artificiale
WC2 = Bagno mq 4,45 con Finestra = 3,24 mq
3,24/4,45 = 0,728
L1 = Camera mq 21,62 con doppia Finestra - 2 x (1,33 x 2,44) mq = 6,49 mq
6,49/21,62 = 0,300
L2 = Camera mq 10,36 con Balcone = 4,43 mq
4,43/13,82 = 0,320
L3 = Camera mq 17,19 con doppia Finestra = 6,49 mq
6,49/17,19 = 0,377
Superficie abitabile = 126,93 mq
Superficie balconi scoperti = 5,67 mq
e pertanto
DICHIARA
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che le opere eseguite ed ultimate in data 07/06/2005 circa, consistono nella totale ristrutturazione con la sola diversa distribuzione degli spazi interni del lato cucina e i 2 bagni (già presenti nella planimetria catastale agli atti dal 12/05/1986) con pavimenti in gres porcellanato e cotto in cucina, realizzati al di sotto di un soppalco preesistente e ricadente sulla zona servizi suddetta (anch'esso già presente nella planimetria catastale agli atti dal 12/05/1986), oltre tinteggiatura di tutti vani e degli infissi in legno.
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che il soppalco rinvenuto è da considerarsi un mezzanino con superficie 31,21 mq ed è di altezza 1,36 ml (e non di 1,80 ml). Specificato nel Titolo di Proprietà per il quale è presente agli atti del Comune di Milano Ufficio Condono - domanda di concessione edilizia in sanatoria in data 30 aprile 1986 con protocollo generale n. ______________ (pratica n. _____________) modello A progressivo n. __________________ relativo alla realizzazione del vano soppalco) e per la pratica di autocertificazione condono edilizio con procedura semplificata Prot. n. _____ in data 27 agosto 2003 (grafici richiesti con delega ed allegati). Si è anche acquisito il rilascio della concessione in sanatoria a mezzo della Disposizione Dirigenziale n. ___________________ del ________________ emessa ai sensi della Delibera n. ____________________.
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Che l'altezza dei 2 bagni, del piccolo ripostiglio e della cucina è di 2,60 ml, rientrante nelle lievi difformità accolte dal Testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 124 del 29 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.».
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5 -bis . Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1 -bis , ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
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che l’edificazione del fabbricato è di base otto-novecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco, di cui il cespite in oggetto è parte, realizzato dalla Società Risanamento S.P.A., come rappresentata dalla planimetria allegata, ed è individuato nella zona A – art. 26 (insediamenti di interesse storico) e non ricade in alcun ambito per cui sono possibili tutti gli interventi diretti rientranti all'art. 92 previsti alla parte 1 delle norme di attuazione del P.R.G. Vigente.
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che non vi sono trasformazioni al sistema di smaltimento degli scarichi tali da dover richiedere nuova autorizzazione allo scarico;
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che non ha comportato modifiche all’unità immobiliare e/o spazi esterni di pertinenza dell’edificio, pertanto non è dovuta la documentazione redatta ai sensi della L. 13/89 e D.M. 236/89 (norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche);
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che le opere eseguite non modificano la destinazione d’uso dell’unità immobiliare;
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che l’intervento non interessa parti dell’edificio abusivamente realizzate.
E pertanto
ASSEVERA
La conformità delle opere sopra descritte al momento della realizzazione e della presentazione della comunicazione, indicate nell’allegato progettuale, allo strumento urbanistico vigente, al Regolamento Edilizio e il non contrasto con la Variante al P.R.G. Adottata, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igieniche sanitarie e la veridicità di quanto sopra dichiarato.
Milano lì 07/12/2024 in fede
il Tecnico