Stampa questa pagina
Venerdì, 07 Dicembre 2012 10:47

Certificazione per Agevolazione Fiscale

Scritto da
Vota questo articolo
(0 Voti)

I Documenti Necessari per la Detrazione delle Spese Sostenute -

Risparmio Energetico


 

In caso di spese sostenute per interventi finalizzati all'ottenimento del risparmio energetico sono 3 i documenti richiesti dalla normativa vigente per fruire dell'agevolazione fiscale.

Essi sono:

  1. l’asseverazione, cioè la relazione tecnica illustrativa che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Tale documento può essere sostituito da una certificazione dei produttorise riguarda la sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW. Se sussistono più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste;

 

  1. l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale documento si redige successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato e depositato a sua cura e spese presso gli uffici delle Regioni;

N.B.1:

 

Il D.M. 6 agosto 2009 sancisce che l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

N.B.2:

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica).
Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

  1. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Essa è il terzo documento e viene compilata secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. Tale documento descrittivo dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilato anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, distinte nell’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

 

Requisiti Obbligatori dei Tecnici

 

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

 

N.B. 3:

Alcune Regioni d'Italia, con proprie delibere, impongono anche l'obbligo dell'attestato di frequentazione di un corso di risparmio energetico.

Tutti i documenti suddetti possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.


 

Nessuna Comunicazione Preventiva

 

Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche.
Per l'esecuzione di 
interventi finalizzati all'ottenimento del risparmio energetico, pertanto, non è prevista alcuna formalità da effettuarsi nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

 

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it


Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it

 

Letto 10576 volte Ultima modifica il Martedì, 01 Aprile 2014 13:39
Devi effettuare il login per inviare commenti