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Mercoledì, 05 Settembre 2018 11:38

Legge di Bilancio 2018: il Bonus Verde vale anche per le parti comuni esterne dei Condomini

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Il Bonus Verde, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale anche per le parti comuni esterne dei condomini, a determinate condizioni ed entro limiti di spesa. Esso dovrà essere contenuto entro i 5 mila euro per interventi di

sistemazione a verde degli immobili. Pertanto è prevista la nuova agevolazione fiscale con detrazione Irpef commisurata al 36% .

Segue la nota dell'Agenzia delle Entrate:

Il Bonus Verde  spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Rientrano in agevolazione fiscale le spese per:

  • aree scoperte private di edifici esistenti;
  • pertinenze o recinzioni;
  • unità immobiliari;
  • impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
  • sistemazione di giardini di interesse storico.

Previste le spese suddette sia in caso di una progettazione nuova e sia in caso di rinnovo o ammodernamento, mentre sono escluse le spese per la manutenzione ordinaria periodica come ad esempio, il decespugliamento, la potatura dei rami o delle siepi, la rasatura del prato  e quant'altro per giardini preesistenti sia privati che condominiali. Sono escluse inoltre, i lavori in economia e l'acquisto di vasi o mensole per i balconi.

L’agevolazione fiscale non è prevista per gli immobili di nuova costruzione, uffici, negozi, magazzini.

Altri chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate sono sulla ritenuta da acconto da applicare, la quale è fissata al 4%. Infatti non si applica la ritenuta dell’8% da parte degli istituti di credito per i prestatori d’opera.

In caso di uso promiscuo dell'immobile come ad esempio casa e studio,  si rendono applicabili le disposizioni indicate nell’art. 16-bis dpr 917/1986 (TUIR), le quali stabiliscono la riduzione del bonus al 50% .

Infine, il bonus raddoppia, nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private (anche dello stesso edificio), con quota spettante di 5 mila euro per il lavoro sul giardino privato e l’altra quota, di pari importo, per la spesa relativa agli interventi sul giardino condominiale.

 

Letto 7949 volte Ultima modifica il Giovedì, 11 Ottobre 2018 10:17
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