- è modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;
- vige l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta;
- è previsto l’esonero della presentazione dell’attestato di certificazione e/o qualificazione energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- è sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica;
- è ridotto dal 10 al 4% la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che Poste e Banche hanno l’obbligo di operare;
- dal 2012, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali tipo boiler elettrico con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- è eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodopera, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, in maniera distinta.
Ma chi può usufruirne ?
Tutti i contribuenti residenti e non residenti, possono usufruire della detrazione, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni tra professionisti;
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- chi detiene l’immobile in comodato.
Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; si precisa che per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori in casa. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
N.B.:
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
N.B.:
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue, cioè quelle non utilizzate, potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso.
Nel caso dovesse cessare il contratto di locazione o comodato, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario.
Invece, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Fonte: www.governo.it