Istanza di Esercizio in Autotutela Agenzia delle Entrate: Classamento e Rendita Catastale.
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di XXXXXX
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OGGETTO: Richiesta di annullamento Atto N. XXXXXXX/2017 con Avviso di accertamento N. XXXXXXXX/2016 per nuova determinazione di Classamento e Rendita Catastale – Unità Immobiliare Comune di Milano (XXXX) – Sezione Urbana Pen, Foglio ..., Particella ..., Subalterno .... – Ubicazione Via Verdi n .....
L’istante, Mario ROSSI, nato a Napoli il XX/XX/XXXX ed ivi residente in Via Verdi n, 11 – Milano , cod. fisc XXX XXX XXXX XXX X , in qualità di proprietario dell’ unità immobiliare di cui all’oggetto
CHIEDE E FORMALMENTE PROPONE ISTANZA IN AUTOTUTELA,
al fine di riesaminare e di procedere all’annullamento dell’ avviso di accertamento Atto N. xxxxxxxxxxxxxxxx/2017 con Avviso di accertamento N. xxxxxxxxxxxxxxxxx/2016 con riferimento alla modifica della classe e rendita per effetto dell’atto di variazione del n° xxxx.1/2015 (prot. n. MIxxxxxxxxx) del xx/xx/2016 il tutto per i seguenti articolati
MOTIVI
Se ne chiede l’annullamento in autotutela e o la sua parziale variazione perché l’atto risulta illegittimo per i seguenti motivi tutti di interesse generale :
1) MANCATO SOPRALLUOGO in VIOLAZIONE DELL’ART 11 DL 70/1988
1) L’Agenzia ha applicato d’ufficio la Classe 8 all’immobile, in base ad un estimo comparativo dello stesso comparandolo a “tavolino” con gli immobili nel Comune di Milano di cui al Foglio X, Particella XXX, (Elenco Immobili allegato) i quali sono assolutamente incongrui e o incomparabili per caratteristiche tipologiche costruttive, per luci e esposizione - le uniche 2 finestre sono provviste di inferriate fisse, ma ancor più grave è un elenco immobili in classe 5;
2) L’Ufficio ha proceduto ad una revisione “automatica” del classamento e della rendita dell’immobile senza un preventivo sopralluogo. In questi casi infatti non si può prescindere da un attento esame delle caratteristiche intrinseche, estrinseche e di contesto urbano.
Una simile modalità di accertamento incorre anche in una palese violazione dell’art. 61 del DPR n. 1142/1949 che impone, previo “sopralluogo”, la necessità del confronto delle unità immobiliari da riclassare con le “unità tipo” ai fini del collocamento nelle categorie e classi prestabilite per zone censuarie. L’assolvimento del suddetto onere probatorio grava, come noto, sull’Ufficio impositore. E’ noto l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale “in tema di classamenti degli immobili, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento non può ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio Tecnico Erariale e della classe, nonché rendita, conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi evidentemente di elementi non idonei a consentire al contribuente di intendere le ragioni della classificazione, difatti nell’atto sono del tutto assenti le modalità di rilevazione dei valori medi, non vi è menzione né della metodologia dei sistemi di rilevazione né dei rapporti e del relativo scostamento, non vi sono dati sugli atti di trasferimento rilevati .
A margine di quanto sopra, ma certamente non meno importate, è necessario sottolineare che nella revisione automatica della rendita l’Ufficio ha evidentemente in assenza di sopralluogo, ignorato del tutto le inferriate fisse poste al Piano Terra in Via Arte della Lana, a protezione delle uniche 2 finestre.
Tanto premesso si
CHIEDE
che la presente istanza in autotutela venga accolta ovvero che la AGENZIA delle ENTRATE PROVINCIA DI MILANO, annulli e dichiari nullo il nuovo classamento e rendita di cui all’ Atto N. MIXXXXXX/2017 con Avviso di accertamento N. MIXXXXXX/2016 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ovvero nella denegata ipotesi riduca le rendite catastali attribuite dall’Agenzia del Territorio di Milano per sopravvalutazione rispetto ai criteri stabiliti dal D.P.R. 917/1986 .
Milano lì xx/xx/2017
L’Istante (firma)
Allegati:
fotocopia del documento di riconoscimento;
elenco Immobili.
Con il contributo di Arch. Palmira Chiacchio