Il decreto Infrastrutture- Semplificazione definisce anche per gli impianti un quadro più chiaro di quello indicato dal Testo Unico sull’edilizia.
Il D.lgs.vo n. 222/2016 sancisce una miriade di piccoli interventi di manutenzione e miglioramento che nel Testo Unico Edilizia Dpr 380/2001 sono indicati per capitoli.
Segue testualmente riportato, i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti interni ed esterni per cui non è necessario né il Permesso di Costruire, né la Cil, la Cila o la Scia:
- Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici;
- Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
- Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico;
- Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni;
- Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di impianti destinati alla protezione antincendio;
- Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di climatizzazione;
- Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e di trasmissione;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per i veicoli elettrici.
Leggi anche l'articolo per: