Chiedi l'Attestato di Prestazione Energetica - D.L. 63/2013 e succ. mod. ed integr.
Dal 29 giugno 2016 l'APE si redige conformemente alle Norme UNI/TS 11300-6:2015, UNI/TS 11300-5:2015, UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2014, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2012, oltre alle Raccomandazioni del Comitato Termotecnico Italiano R14:2013 e delle Norme EN richiamate dalle UNI/TS 11300 e dal DLgs.vo 192/05 art. 11 comma 1, come da Attestato di Certificazione Energetica del CTI, n. 53, rilasciato il 19 febbraio 2015.
L'acronimo A.P.E. Indica l'Attestato di Prestazione Energetica per gli edifici residenziali ma anche di una singola unità immobiliare (anche se non residenziale), ed ha validità massima per anni 10 dalla data di registrazione, ai sensi del comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 26/06/2009.
L'attestazione, che prevede la valutazione della prestazione energetica attraverso la diagnosi ed il rilievo diretto sull'edificio e sui sistemi impiantistici coevi, può essere anche rilasciata mediante analogia comparativa utilizzando abachi o banche dati nazionali.
I documenti da fornire al certificatore energetico sono:
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la Planimetria Catastale;
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i dati della proprietà completi di codice fiscale o P. IVA ed eventualmente del documento ex Legge 10/91;
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i dati relativi alla centrale termica - libretto di centrale;
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Ultima revisione dell'impianto centralizzato – Revisione annuale obbligatoria.
Gli ultimi 2 punti sono richiesti ed obbligatori in caso di impianto di riscaldamento centralizzato e funzionante con qualsiasi combustile, compreso impianto fotovoltaico.
Leggi anche le Novità Certificazione Energetica e Nuovo Ape dal 1 ottobre 2015.
All' Attestato di Prestazione Energetica e/o Attestato di Qualificazione Energetica si perviene attraverso il calcolo dell'energia primaria per la climatizzazione invernale ed il calcolo per l'energia termica per il condizionamento estivo.
Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico, con il D.M. del 26 giugno 2009, ha emanato le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica”, con accordi anche in merito ai formati dell'attestato dell'esito finale.
Con il D.L. 63/2013 l’Attestato di Certificazione Energetica diventa Attestato di Prestazione Energetica e gli elaborati tecnici (Relazione Tecnica, Attestato Qualificazione Energetica, Attestato Prestazione Energetica) vengono resi sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio.
Ad un fabbisogno basso energetico corrisponde una classe alta, e quindi migliore!
L'immobile con una classe energetica A non solo vale di più, ma permette anche di vivere in benessere al suo interno.
Due sono gli scopi di utilizzo principali della Certificato Energetico: per il rogito e per accedere alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF.
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per il rogito è indispensabile per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile dal 1° luglio 2009 e dal 1° luglio 2010 , anche per gli atti di locazione.
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per le detrazioni l'attestato energetico fa parte della documentazione necessaria all'ottenimento degli sgravi fiscali.
Si tralascia intenzionalmente l'aspetto tecnico relativo ai parametri, ai simboli e quant'altro relativo alla spiegazione dell'esito finale dell' Attestato di Prestazione Energetica, in quanto il presente articolo intende fornire solo chiarimenti in merito alla registrazione dell'attestato, che è di competenza del Tecnico certificatore e non del Notaio.
Il decreto sopraddetto, nell’Allegato A - punto 8, riporta testualmente: “[…] entro 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, il soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio”.
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Alcune regioni hanno definito sportelli e indirizzi ai quali far pervenire l' Attestato di Prestazione Energetica, altre regioni, invece, danno la possibilità di trasmissione telematica.
Segue prima l'elenco Regioni con i relativi indirizzi a cui inviare gli Attestati e successivamente quello delle Regioni che hanno predisposto una procedura di compilazione on line.
Sicilia |
Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità |
Calabria |
Regione Calabria - Dipartimento Attività produttive - Settore Politiche Energetiche |
Puglia |
Assessorato Sviluppo Economico Industria ed Energia |
Basilicata |
Ufficio Energia |
Lazio |
Regione Lazio |
Umbria |
Regione Umbria |
Marche |
Regione Marche |
Toscana |
Regione Toscana |
Veneto |
Regione del Veneto |
Valle d’Aosta |
Sportello Info Energia Chez Nous |
Friuli Venezia Giulia |
ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile |
Provincia Autonoma di Trento |
Agenzia provinciale per l’energia - Servizio pianificazione energetica ed incentivi |
Provincia Autonoma di Bolzano |
Agenzia Casa Clima s.r.l. |
Sardegna |
Assessorato all’Industria – Servizio Energia |
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Regioni che hanno attivato la procedura telematica |
Abruzzo |
ENEA - https://www.certificazione-energetica-edifici.enea.it/abruzzo |
Emilia Romagna |
SACE (Sistema Accreditamento Certificazione Energetica) |
Piemonte |
SICEE (Sistema Informatico Certificazione Energetica Edifici) |
Lombardia |
CENED |
Liguria |
CELESTE |
Campania |
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale, n. 290 del 23.12.2013, ha stabilito che la trasmissione degli A.P.E. - Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici - può avvenire solo telematicamente, accedendo alla procedura tramite il link http://www.economia.campania.it . Il sistema è operativo dal 02 Gennaio 2014 e le modalità tradizionali di trasmissione degli APE saranno accettati fino al 31 gennaio 2014. Si ribadisce, pertanto, che a partire dalla sopracitata data, non saranno considerati come validamente trasmessi gli A.P.E. inviati a mezzo P.E.C. o comunque con modalità diverse dall'invio telematico. |
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