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Lunedì, 26 Maggio 2014 12:48

Riscatto a Termine Alloggio Sociale: Non prima di 7 anni di locazione

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Riscatto a Termine Alloggio Sociale: Non prima di 7 anni di locazione

E' di sette anni la clausola prevista per il riscatto da parte dell'affittuario di un immobile Ministeriale concesso in locazione. Nella fattispecie, le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione 

degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni 
economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. 
Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni. 

Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni.

Rif.to D.L. 28 marzo 2014, n. 47 Decreto Casa.

Letto 7990 volte Ultima modifica il Martedì, 27 Maggio 2014 10:36
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