Per la riqualificazione energetica sugli involucri degli edifici esistenti il valore massimo della detrazione fiscale per tali interventi è di 60.000 euro, pertanto è ridotto rispetto ai lavori di ristrutturazione interna.
Trattasi di interventi su edifici esistenti o parti di esso e/o unità immobiliari esistenti, e riguardano:
- strutture opache orizzontali quali coperture e pavimenti;
- verticali cioè le pareti esterne;
- finestre comprensive di infissi;
- scuri o persiane comprensive di cassonetti;
- portoni d’ingresso.
Queste ultime devono delimitare il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati come ad esempio le finestre dei vani scala, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.
Gli scuri o le persiano sono intese come le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
Anche per i portoni d’ingresso la condizione è che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (vedasi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
N.B. 1:
Per la sostituzione degli infissi o per il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non è consentito fruire della detrazione poichè il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. Nella fattispecie, è necessario che post lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente.
Sarà il tecnico a farsi carico con l’asseverazione in cui specificherà il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.
N.B. 2:
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
Ufficio Tecnico ConsiEdilizia.it
