per poterlo presentare al SUE, acronimo di sportello unico edilizia oppure, per le attività produttive, al SUAP acronimo di Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competenti.
L'intesa per la presentazione del modello unico super dia è della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome del 16 luglio e sta per scattare il termine di 90 giorni, appunto fissato al 14 ottobre 2015.
Le Regioni, come da intesa, adottano la modulistica della denuncia di inizio attività quale alternativa al permesso di costruire ai contenuti del modulo unificato e standardizzato. Fanno eccezione la Toscana e l'Emilia Romagna, regioni in cui non è prevista la presentazione della super dia.
Come avrete modo di valutare, nulla è cambiato rispetto alle 24 pagine del modulo standard dia. Le pagine sono comprensive degli allegati con modulo da compilare per gli eventuali soggetti contitolari dell'intervento edilizio richiesto, oltre allo schema per la relazione tecnica.
Per quali interventi edilizi è possibile usare la Super Dia ?
Gli interventi sanciti all'art. 22 , comma 3 del DPR 380/2001 di seguito indicati:
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
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