eventuali litigi tra proprietari di terreni adiacenti e per ragioni di estetica, decoro ed igiene. I rapporti di vicinato nelle costruzioni sono stabiliti a partire dall'art. 873 e successivi del Codice Civile e sono riferiti anche alla distanze tra piantagioni, distanze per i fossi, distanze per le siepi, distanze per scavi e con gli art. 900 e 907 anche riferiti alle distanze tra le luci e distanze tra le vedute.
Cosa succede se il trasgressore non rispetta la distanza minima stabilita?
Se i muri costruiti non sono in aderenza o in appoggio, devono essere costruiti ad una distanza di 3 ml tra loro oppure ad una distanza maggiore previste dal regolamento edilizio cioè dalle leggi locali. Innanzitutto chiariamo un dubbio: le norme locali integrano quelle del codice. Ciò significa che la legge rimane quella del codice, ma dove si legge la distanza di 3 ml deve intendersi quella maggiore prevista dal regolamento edilizio del proprio Comune o da altri strumenti urbanistici.
Il trasgressore, in caso di inosservanza delle su indicate distanze, può essere condannato alla demolizione di quella parte di costruzione posta a distanza non regolamentare per il ripristino ed il rispetto dei confini e dello stato dei luoghi.
E' doveroso commentare che, chi costruiva per primo era avvantaggiato nel senso che, era il proprietario del fondo limitrofe – in caso di costruzione successiva - a dover rispettare la distanza minima tra i fabbricati. Attualmente invece, i regolamenti edilizi, sanciscono un equa ripartizione e cioè un egual sacrificio da parte dei due proprietari prescrivendo una determinata distanza tra fabbricati dalla linea di confine. Il Codice Civile, in merito a quanto predetto, riporta 2 casi di scelta da parte di chi costruisce per primo e due subordinate decisioni, da parte di chi costruisce in un secondo momento. Chi costruisce per primo può costruire fino alla linea di confine o arretrarsi da tale linea, mentre chi costruisce per secondo, può costruire in aderenza o in appoggio, oppure tenersi distante 3 ml dal muro esistente oppure maggiore distanza se così stabilito dal regolamento edilizio.
La possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, viene meno quando si dimostra che quella fascia di terreno è per uso esclusivo di una servitù di passaggio o di altro tipo.
La misura della distanza tra fabbricati avviene tra le parti più sporgenti cioè i balconi se esistenti. Davanzali delle finestre, cornicioni, tubazioni e altro non vengono misurati in alcun modo.