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Martedì, 10 Giugno 2014 11:58

Acquisto Box Auto: in che ipotesi spetta l’agevolazione

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Acquisto Box Auto: in che ipotesi spetta l’agevolazione
Anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione fiscale. La detrazione per l’acquisto del box spetta
limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita ricevuta rilasciata dal venditore.
Per usufruire dell’agevolazione la condizione imprescindibile è, comunque, l'esistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box auto. In particolare, L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box.  Anche se sussistono probabili pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile, se manca un preliminare di acquisto registrato, non sono ammessi in detrazione. Nella fattispecie al momento del pagamento, non si evinceancora l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla legge. Si esprime in merito una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011: La condizione suddetta può essere realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa.  
L’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, anche per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa se specificamente documentate.
 
Letto 6330 volte Ultima modifica il Lunedì, 07 Luglio 2014 17:08
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