Campagna_728x90

Dicono di Noi

Le Nostre Newsletters

Iscriviti

Lista :

Pubblicità

Banner

Pubblicità

Banner

Ricerca rapida Immobili

 Tooltip


-  EUR


-  EUR

Ricerca Avanzata

Vetrina Annunci

Cerca negli Annunci


Track by FeedAnalytics

Elia


Designed by:
SiteGround web hosting MisterSoftware

Calcolo IMU 2012 con stampa F24 compilato

Stampa E-mail
ConsiEdilizia - Servizi

int

 

 

Guida all' IMU 2012



CLICCA QUI PER IL SERVIZIO FAI DA TE, FACILE, VELOCE, GRATIS del Calcolo IMU IN AUTOMATICO CON COMPILAZIONE E STAMPA F24 ON LINE PER DUE O TRE RATE !

QUI  per cercare gratuitamente online la tua rendita catastale in pochi click!

Inoltre, in fondo all'articolo troverai le indicazioni per la stampa F24 compilato con i tuoi dati!

 

L’Imposta Municipale Propria, in acronimo IMU è l’imposta o tassa che grava su tutti coloro che sono proprietari di unità immobiliari adibite a qualsiasi destinazione d’uso, insieme ad aree ad uso agricolo, residenziale, commerciale, terziario, ecc…ecc…

L'IMU e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria e' fissata al 2015.

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nella quale il proprietario od i proprietari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze invece, dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

La base per il calcolo dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei punti 1 e 2 del presente articolo.

 

1. Per i manufatti edilizi iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La rendita catastale, è presente sulla visura catastale, rilasciata, attualmente, gratuitamente presso gli sportelli dell’Erario - Agenzia del Territorio.

 

2. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.


Il calcolo dell’imposta IMU si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 160, 80 oppure 55 con risultato maggiorato del 5% ( diconsi 5 per cento) a seconda dei seguenti casi:

 

  1. unità immobiliare per civili abitazioni: IMU = rendita catastale x 160 + 5%

  2. unità immobiliari adibite ad uffici o studi privati: IMU = rendita catastale x 80 + 5%

  3. unità immobiliari adibite ad uso negozio o bottega: IMU = rendita catastale x 55 + 5%

 

Il risultato dovrà poi essere completato moltiplicando il tutto per l'aliquota IMU stabilita dal Comune in cui è ubicato l’immobile od il terreno e per chiarezza dell'argomento, si riporta testualmente quanto sancito dalla Legge:

 

  • L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
  • L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
  • L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
  • I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

 

Dall'imposta IMU dovuta per l'unita' immobiliare utilizzata ad abitazione principale del soggetto passivo con le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 per tutto il periodo dell'anno in cui persiste tale destinazione.

Se l'immobile e' adibito ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

Per il 2012 ed il 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400,00.

La detrazione massima sale da euro 200 + euro 50 x 4 max figli = euro 400 a euro 200 +  euro 50 x 8 = euro 600 .

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per quanto concerne l'imposta sulle case all'estero non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro.
I connazionali che lavorano all'estero per lo Stato italiano, come ad esempio i diplomatici, si prevede la riduzione dell'aliquota di 0,4 % . Viene anche riconosciuta la detrazione di 200 euro se l'immobile è adibito ad abitazione principale.

Per ottenere il pagamento in due rate semestrali, si divide il risultato per 2.

N.B.: l'Imu sulla prima casa quale abitazione principales, verrà versata in tre rate, con scadenze il 16 giugno, 17 settembre e 17 dicembre 2012.
        Con il primo acconto, entro il 16 giugno, bisognerà versare un terzo (33%) di quanto dovuto se si applicasse l'aliquota base del 4 per mille meno le detrazioni di 200 euro per la prima casa e di 50 euro a figlio, purché minore di 26 anni ed co-residente con la famiglia, in numero massimo di 8 figli.

La seconda rata si verserà entro il 17 settembre, di pari importo all'acconto.

La terza ed ultima rata è da versare entro il 17 dicembre, ed è data dalla differenza tra quanto già versato e l'imu calcolata con l'aliquota definitiva adottata dal Comune in cui insiste l'immobile.

 

Sanzioni

 

La sanzione per il pagamento in ritardo è con maggiorazione del 30% dell’importo dovuto!

Tale sanzione è ridotta del 2,5% e del 3% nei seguenti casi:

  1. sanzione maggiorativa dell’importo di soli 2,5% nel caso in cui il pagamento dell’IMU avviene entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prefissata;
  2. sanzione maggiorativa dell’importo del 3% nel caso in cui il pagamento viene ottemperato entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

La sanzione viene versata contestualmente all’importo dell’IMU oltre interessi.

 


       Migliaia di persone ogni giorno visitano questa pagina ! Avere la tua pubblicità qui costa meno di quel che pensi ! Scrivi a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. !   Migliaia di potenziali clienti ogni giorno ti aspettano !           

 


   
 

 

Prova il nostro nuovo servizio gratuito Calcolo e Compilazione F24 IMU.


(Solo per utenti registrati, registrati è gratis !)


Enrico Mecheri, architetto

 

  

Clicca qui per tutti gli altri Servizi Gratis!  - Proteggi gratis il tuo telefonino con IMEI Bank !  

 
© 2009-2012 by ConsiEdilizia.it

Per visionare tutti i Servizi Gratis, cliccare sul menu' in alto oppure alla voce "Utenti".

Tutti i diritti sono riservati è vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta. Tutti i marchi e i loghi e gli scritti sono dei legittimi proprietari. Tutte le immagini, icone e disegni presenti nel sito non possono essere divulgati e riprodotti senza espressa autorizzazione.

Collabora con Noi

Statistiche

Statistiche

13 Servizi Gratis per :
3.609 Utenti

Preventivi inseriti : 638
Per un totale di
€uro :  5.731.999,84

Vedi distribuzione geografica

Calcolo Travi

Calcolo Trave

Travi calcolate :   2.583

Calcolo ICI - IMU

Calcolo ICI-IMU
ICI-IMU Calcolate : 22.467
Aliquote cercate : 70.900
F24 IMU Calcolati : 4.844

Previsioni Meteo

Clicca qui per le Previsioni Meteo

Crea Il tuo Sito Web

Banner
Banner
Attivati subito

Calcolo Trave

Get Adobe Flash player