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Pagamento IMU uguale a zero euro

  • Susy Brusco
  • Autore della discussione
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14 Anni 5 Giorni fa #401 da Susy Brusco
Pagamento IMU uguale a zero euro è stato creato da Susy Brusco
Ciao a tutti. Da dati inseriti per il calcolo dell'imu inerente al mio appartamento che ha come rendita catastale vedi allegato, come dato finale risulta come pagamento uguale a 0 in virtu' delle detrazioni.
L'immobile e' di mia proprietà nella misura del 50% e l'altra metà del mio ex marito.La sentenza di divorzio specifica che l'immobile è stato a me affidato in esclusivo dove vivo con i miei 2 figli affidati.
E' corretta la procedura del calcolo imu? Se si quindi da parte mia quali azioni fare?
Vi ringrazio anticipatamente
Susy

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  • Calcolo IMU
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14 Anni 4 Giorni fa #403 da Calcolo IMU
Risposta da Calcolo IMU al topic Pagamento IMU uguale a zero euro
Salve Susy,
Le cito, a conforto del nostro calcolo, la Circolare nr. 3/DF del 18/05/2012 :

6.1 Le disposizioni relative agli ex coniugi


Il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012. stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ".

Il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.

In particolare, si precisa che l'IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di 6 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell'immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Al momento non deve fare nulla, se a dicembre rifacendo il calcolo con le aliquote definitive adottate dai comuni entro il 30 settembre 2012 dovesse risultare una imposta superiore o uguale a 12 euro verserà il dovuto in occasione del saldo.

fonte: www.governo.it
Lo Staff di ConsiEdilizia.it

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