Di recente si è notevolmente ridotta la documentazione per richiedere le agevolazioni fiscali in caso di ristrutturazione.
Nella fattispecie, dal 13 maggio 2011, è soppresso l'obbligo dell'invio dei documenti all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara), in merito alla comunicazione di inizio lavori, oltre a quello di indicare il costo della manodopera dettagliato nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Attualmente è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal locatario, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Vige l'obbligo di conservare ed esibire, in caso di controllo degli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente, infatti, oltre a custodire la comunicazione all’Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento, deve possedere:
- domanda di accatastamento se l’immobile non è ancora censito;
- ricevute di pagamento dell’Ici nuova Imu, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) con tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, altro) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Comunicazione all’ASL
Si invierà una raccomandata A.R. all'ASL territorialmente competente con le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell’intervento da realizzare;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell’intervento di recupero.
In merito alla comunicazione, essa non và effettuata nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all' Asl.
Pagamento mediante bonifico
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale con risultanze di:
- causale del versamento;
- codice fiscale del soggetto che paga;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Tutte le spese non pagabili con bonifico come ad esempio, gli oneri di urbanizzazione, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, diritti pagati per concessioni, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti ed imposte di bollo, possono essere pagate con altre modalità (esempio forniremo la copia del versamento postale per le spese della SCIA).
In caso di più parti che sostengono la spesa, e tutti intendono beneficiare della detrazione, il bonifico dovrà riportare il numero dei codici fiscali delle persone interessate.
Quando gli interventi vengono eseguiti sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di chi effettua il pagamento (altro condomino ad esempio).
La ritenuta operata da Banche e Poste Italiane a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori, dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, è pari al 4% e non più del 10%.
Per le spese sostenute in favore dei Comuni, se il pagamento è con bonifico, il contribuente, pur non essendo obbligato a tale tipo di versamento, deve indicare nella motivazione, il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (esempio, Tosap, oneri di urbanizzazione, ecc...). In tal modo, la Banca o Poste Italiane non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta.
Altri adempimenti
Il contribuente, sempre per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, in sostituzione di tutta la documentazione suddetta, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore condominiale, in cui lo stesso attesti con autocertificazione, di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti, indicando la quota parte e quindi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Come si può perdere la detrazione
L’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici e la detrazione non è riconosciuta nei seguenti casi:
- non è stata effettuata la preventiva comunicazione all’Asl competente, se obbligatoria;
- le spese effettuate non sono esibite con fatture o ricevute che le dimostrano ;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- sono state violate le norme relative agli obblighi contributivi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Se il contribuente è in possesso della dichiarazione avente valore di atto notorio, di osservanza delle suindicate disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), non decade dal diritto all’agevolazione!
E se cambia il possesso dell'immobile?
L'Agenzia delle Entrate sancisce che: "Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica)".
Cioè, in caso di vendita o di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha facoltà di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate oppure trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
In caso di assenza di specifiche indicazioni tra le parti nell’atto di compravendita, il beneficio è trasferito all’acquirente dell’immobile. Inoltre, se avviene il decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, esclusivamente per intero, all’erede che conserva il possesso materiale e diretto dell’immobile.
Cumulabilità con la detrazine IRPEF per il risparmio energetico
Nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, per le medesime spese, il contribuente potrà fruire, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. In termini di percentuale e in altre parole, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2012).
Infine, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa decadere il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione. Essi continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
Enrico Mecheri, architetto
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