euro 48.000 con detrazione irpef del 36% . Successivamente per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, con il decreto legge n. 83/2012 si è adottato il 50% per la misura della detrazione e 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Con la Legge di bilancio 2017 (n. 232 dell’11 dicembre 2016) si è prorogato al 31 dicembre 2017 l'importi suddetto.
Cosa accadrà dal 1° gennaio 2018?
La detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Per gli immobili oggetto di ristrutturazione, la legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo, con classe non inferiore alla A+ mentre classe A per i forni.
Per gli interventi edilizi necessari per le misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole nel modo seguente:
- risultato ottenuto post esecuzione dei lavori;
- zona in cui si trova l’immobile;
- tipologia di edificio.
La nuova normativa, amplia il raggio di azione per le agevolazioni. Infatti dal 2017 l’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità e cioè zone 1 e 2 ma anche quelli ricadenti nelle zone a minor rischio: zona sismica 3.
Come sarà ripartita la detrazione fiscale?
La detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non, sia adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.
Infine, anche per le parti in comune di edifici condominiali, vi sono detrazioni fiscali più elevate, per la realizzazione di opere edili col fine di ridurre il rischio sismico, determinando il passaggio ad una classe di rischio inferiore.