- deve essere redatto per tutti gli impianti, sia quelli esistenti che quelli di nuova installazione;
- deve essere redatto indipendentemente dalla potenza termica, per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva;
- deve essere redatto dall’installatore per i nuovi impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti;
- deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica;
- devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto;
- deve avere come allegato il vecchio libretto dell’impianto e di centrale;
- deve essere consegnato in caso di alienazione del bene;
- deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene;
- devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/03 (Allegati I,II) e del D.Lgs 19/08/05 n. 192 (Allegati F e G) con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.
La registrazione, da spedire a mezzo pec e cioè con posta elettronica certificata, è con l'invio all'Autorità Competente.
E' obbligatorio inoltre, per la manutenzione degli impianti il rapporto di controllo di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 kW, e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.