valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A. (in basso per la tabella ministeriale)
Non è stato stabilito, per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste.
Infatti, la categoria degli interventi di riqualificazione energetica ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Pertanto, l'intervento o gli interventi sono definiti in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero manufatto edilizio esistente.
L’indice di risparmio necessario, per fruire della detrazione, deve essere calcolato facendo riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio è classificato, residenziale o altri edifici, della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
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