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Lunedì, 25 Maggio 2020 11:47

Decreto Rilancio Ristrutturazioni, i requisiti per l'Ecobonus 110%

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Pubblicato in G.U. il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito lo stralcio della normativa con il Titolo VI che prevede:

6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale (Titolo VI, artt. 119-164).

Sul fronte fiscale, la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà decidere per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, oppure per la trasformazione in un credito di imposta.

Fonte tabella pdf: agenziaentrate.gov.it

Gli interventi ammessi per l'Ecobonus 110% (efficientamento energetico) e sisma bonus sono schematizzati nella seconda colonna in Ambito oggettivo e sono divenuti a prova di incertezza su quando iniziare i lavori in casa o in condominio in quanto è valido per i lavori svolti dal dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.

N.B.: Per usufruire del super bonus ci sono dei vincoli:

  • L'erogazione del bonus è solo se garantisce il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, da dimostrare con la registrazione dell'APE, Attestato di Prestazione Energetica, rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il miglioramento energetico delle due classi energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta a mezzo Ape;
  • Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale.

Gli interventi previsti per l'ecobonus 110% ed il sisma bonus sono:

  • Lavori edili per l' isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali,  cosiddetto cappotto termico;
  • Lavori edili sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
  • Lavori edili sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. 

 L’agevolazione Ecobonus 110% può essere utilizzata anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Infatti, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici, il tetto massimo di detraibilità è 48.000 euro e da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Il decreto prevede inoltre l’obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia auto prodotta e non consumata

La detrazione Ecobonus 110% si richiede al sito istituzionale Enea, previa registrazione per accedere all'area personale e per compilare tutta la modulistica occorrente per inoltrare la richiesta.

 

Letto 10259 volte Ultima modifica il Lunedì, 25 Maggio 2020 13:52
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